STATUTO ArPeVita - Enti Terzo Settore
STATUTO “ARPEVITA”
Enti Terzo Settore
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
ART. 1) E’ costituita l’Associazione denominata “ ARPEVITA” Enti Terzo Settore d’ora in avanti “Associazione”
ART. 2) L’Associazione ha sede legale a Trento, attualmente in Rione San Marco 55 ed ha durata a tempo indeterminato.
Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
La variazione di indirizzo nel Comune di Trento, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
ART. 3) L’Associazione non ha fini di lucro.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4) L’Associazione svolge attività senza scopo di lucro.
L’associazione viene costituita con scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, rientranti nelle lettere a) e d) del Codice del Terzo Settore, aventi ad oggetto:
- promuovere o effettuare ricerche o indagini, riguardanti la depressione, l’ansia, gli attacchi di panico, il suicidio e tutte le malattie mentali in genere;
- promuovere in relazione ai temi citati anche e soprattutto attività informativa, divulgativa ed educativa, allo scopo di rendere tali problematiche più conosciute.
Nel perseguire tali finalità l’associazione intende svolgere le seguenti attività:
- organizzare convegni o attività di informazione/sensibilizzazione sui temi della depressione, del disagio psichico o sociale;
- eseguire direttamente o indirettamente ricerche sul tema del disagio psichico e del suicidio;
- promuovere direttamente e indirettamente la stesura di testi e/o la realizzazione di libri anche attraverso l’editoria;
- promuovere la raccolta di fondi per la gestione di attività di promozione sensibilizzazione sui temi citati;
- collaborare con giornali, riviste, emittenti televisive, scuole ed altre associazioni per la divulgazione scientifica e l’educazione sui temi citati oltre che sulla pittura;
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
SOCI
ART. 5) L’associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti di quanto stabilito dalla Legge in tema di Associazioni, anche nel D.Lgs 117/2017.
ART. 6) Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.
ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I nominativi degli associati sono annotati nel libro associati dell’Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione degli associati minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ART. 8) Per essere ammessi come associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 9) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 10) Lo status di associato si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d’ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, con possibilità di appello all’Assemblea degli associati.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11) Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente
- L’organo di controllo.
ART. 12) L’Assemblea è l’organo deliberativo dell’Associazione.
All’assemblea hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati in sede di appello;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale
Assemblea di seconda convocazione.
ART. 13) L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per
motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 14) L’assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’assemblea che delibera sullo scioglimento e sulle modifiche allo statuto sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno
con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 28.
ART. 15) Le votazioni avvengono per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall’Assemblea fra gli associati, e resta in carica per tre esercizi.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
Nel caso in cui l’Assemblea non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
ART. 18) Il Consiglio Direttivo :
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione degli associati;
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 21) Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri associativi (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 22) L’Organo di Controllo, qualora istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge, può essere composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie oppure è nominato in forma monocratica.
Ove nominato in forma collettiva, elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza delle leggi, del presente Statuto e e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
I suoi componenti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 23)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
- da proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Associati all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono consultabili dall’associato che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
ART. 26) Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 28) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
ART. 29) In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.










